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LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Obiettivo primario della normativa sul risparmio energetico è quello di ridurre i consumi, migliorare le nostre condizioni di vita e cominciare a fare qualcosa per risolvere la crisi energetica dell’intero sistema ambientale. Grazie alla certificazione energetica degli edifici, oltre a conoscere e limitare il consumo di un edificio, si otterrà notevole trasparenza nel mercato immobiliare, all’interno del quale sarà molto più facile orientarsi e scegliere:

• gli acquirenti ed i locatari di immobili avranno un’informazione oggettiva e veritiera delle caratteristiche edilizie (attraverso analisi TERMOGRAFICA e calcolo del K termico con strumenti professionali) e dei costi energetici dell’immobile;

• i proprietari degli immobili saranno informati del costo energetico legato alla conduzione del proprio “sistema edilizio”, e ciò incoraggerà ulteriori interventi migliorativi dell’efficienza energetica della propria abitazione;

• sarà possibile valutare interventi per migliorare la gestione e la manutenzione dell’immobile.

Il D.Lgs. n. 192/2005 e successivamente integrato dal il D.Lgs. 311/06., in attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia, stabilisce l’obbligatorietà della certificazione energetica non solo per gli edifici nuovi ma anche per quelli esistenti, pur con una certa gradualità applicativa .
Elemento rilevante della norma è l’Attestato di Certificazione Energetica che attesta le prestazioni energetiche di un edificio, dove sono riportati alcuni dati di riferimento che consentono di valutare e raffrontare tali prestazioni, nonché contiene suggerimenti e raccomandazioni per miglioramento in termini di consumi e benefici. Tale documento deve essere rilasciato da professionisti esperti e abilitati o da Organismi Accreditati.

L’attestato di certificazione energetica si rende obbligatorio:
- per tutti gli edifici di nuova edificazione,
- per tutti gli edifici esistenti oggetto di trasferimento a titolo oneroso.


Le cadenze temporali relative all’obbligatorietà suddetta sono le seguenti:
- dal 1 luglio 2007 per gli edifici di superficie utile superiore ai 1000 mq (nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile);
- dal 1 luglio 2008 per gli edifici di superficie utile al di sotto dei 1000 mq (nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari);
- dal 1 luglio 2009 nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.

L’attestato di certificazione energetica deve essere allegato all’atto di compravendita, nonché messo a disposizione del conduttore in caso di locazione; compratori e conduttori possono avvalersi della clausola di nullità per i contratti eseguiti in mancanza dell’attestato.

La legge n. 296 del 27 dicembre 2007 (Finanziaria 2007), integrato nella finanziaria 2008 prevede agevolazioni fiscali (detrazione del 55% dei costi sostenuti) per interventi di riqualificazione energetica degli edifici a condizione che l’edificio/l’unità abitativa sia provvisto di attestato di certificazione o qualificazione energetica dell’edificio o delle unità immobiliare interessate, asseverato da un tecnico abilitato estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio

L’attestato di certificazione energetica ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione dell’edificio o dell’impianto.


La detrazione del 55%

La detrazione del 55% sulle spese sostenute entro il 31/12/2010 (finanziaria 2008), spetta agli interventi che porteranno ad una riduzione dei consumi energetici. Tale detrazione viene ripartita in tre quote annuali di pari importo e riguarda:

- interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti (per un massimo di 100.000 €);

- interventi attuati su edifici o parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relative a strutture opache verticali (pareti, generalmente esterne), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi (per un massimo di 60.000€);

- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, scuole (per un massimo di 60.000€);

- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (per un massimo di 60.000€.).

Sull’edificio possono essere proposti interventi separati o anche un intervento complessivo; in questo secondo caso, per ottenere il beneficio fiscale, è necessario che i valori dell’indice di prestazione energetica risulti inferiore, di almeno il 20%, rispetto ai valori limite indicati per legge.


Le spese che possono essere detratte riguardano:

1. Interventi che riducano la trasmittanza termica (messa in opera di materiali coibenti) degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio

2. Interventi che riducano la trasmittanza termica delle finestre comprensive degli infissi (sostituzione elementi vetrati)

3. Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda (sostituzione di vecchi impianti con apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche efficienti integrati a impianti solari)

4. Prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione dell’attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.


I beneficiari

Possono beneficiare della detrazione tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società o imprese, residenti su tutto il territorio nazionale

 

 
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